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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 7
- Processo verbale di accertamento
1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
a) l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità e il codice fiscale (17)

Parole inserite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 51.

dell’autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace ai sensi dell’articolo 2 della legge statale e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
e) l’indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione;
g) l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
h) la sottoscrizione del verbalizzante. (2)

v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
4. In calce al processo verbale sono indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla Sito esternolegge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.
5 bis. Qualora gli estremi della violazione siano notificati mediante posta elettronica certificata (PEC) si osservano le modalità di cui all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e degli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). (18)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 51.


Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.