Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 3
- Conferimento di funzioni
1. In applicazione dei principi stabiliti dall’ articolo 2 , e fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 4 , le potestà sanzionatorie esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sono parimenti conferite le funzioni già delegate a Province e Comuni ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Il conferimento di funzioni si intende effettuato allo stesso titolo in base al quale sono esercitate le funzioni di amministrazione attiva.
4. La Regione mette a disposizione degli enti ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni conferite e garantirne la massima omogeneità.
Note del Redattore:
Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.