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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 13
- Pagamenti rateale della sanzione pecuniaria
1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere all’autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall’autorità competente tenendo conto dell’entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione dell’autorità, se non contenuta nell’ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.