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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Titolo IV
- FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA
Capo I
- Patrimonio agricolo-forestale della Regione
Art. 22
- Beni del patrimonio agricolo-forestale
1. Nell’ambito della disciplina generale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), (128)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 32.

il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato:
a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all’uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.
2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all’ articolo 27 , nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.
2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012 . (129)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 32.

Art. 23
1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all' articolo 30.
2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all' articolo 27 , nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche. (130)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 33.

3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte all' ente Terre regionali toscane (181)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 54.

per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all' articolo 27 Gli atti di programmazione di cui all' articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.
4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.
5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all' articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione.
Art. 24
- Acquisti ed espropri
1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all’ articolo 28 , di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 27 , la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all’ articolo 22.
2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione. (131)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 34.

3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all’acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.
Art. 25
- Affidamento di beni
1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all’ articolo 27.
2. L’affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante. (132)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 35.

Art. 26
- Concessioni
1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale. (133)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. (133)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. (134)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

3. Le concessioni che modificano la destinazione d’uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all’ articolo 30 . Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.
Art. 27
- Finalità dell’amministrazione
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell’ articolo 25 persegue i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria;(135)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 37.

i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;
l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.
Art. 28
- Complessi agricolo-forestali
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell’ articolo 25 , avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.
2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ente Terre regionali toscane. (136)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 38.

Art. 29
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011 , per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane.
Art. 30
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
e) l’uso dei fabbricati;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane.
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente.
6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
Art. 30 bis
- Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori(138)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 41.

1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti negli strumenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) (255)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 7.

e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (178)

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
Art. 31
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.(247)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 4.

2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2. (263)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 7.

Capo II
- Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici
Art. 32
- Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici (34)

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.13.

1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.
2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
d) le produzioni forestali non legnose;
e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

approvano il piano di gestione adottato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 13 della l. 394/1991 .
4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati la dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

Art. 33
- Gestione associata
1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). (35)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.14.

2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell’ articolo 19.
3. L’amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (205)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2. (35)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.14.

Capo III
- Patrimoni collettivi
Art. 34
- Boschi di proprietà collettiva
1. I boschi di originaria proprietà dei residenti di un Comune o di una comunità autonoma, ora Frazione, imputati al Comune, alla Frazione o ad Associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.
Art. 35
- Inventario
1. La Regione redige l’inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).
2. L’inventario è redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi Sito esternodella legge 16 giugno Sito esterno1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed è pubblicato, per ogni singolo Comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 36
- Amministrazione dei beni collettivi
1. All’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della Sito esternoL.278/1957 .
2. In assenza dell’ASBUC, all’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvede il Comune con bilancio separato.
3. L’amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.