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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
2. La presente legge, in particolare:
a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d’uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;
b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;
c) persegue gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell’ambito delle politiche comunitarie per l’agricoltura, lo spazio rurale e l’ambiente;
c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali Sito esternodella legge 21 novembre 2000, n. 35 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); (17)

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art.1.

c ter) disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); (85)

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 1.

c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (18)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.(196)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Art. 2
- Finalità
1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.
2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell’indice forestale esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana.
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. (19)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.2.

2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell’allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell’allegato A.
7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato A.
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55 , comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66 , costituiscono l’area d’interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.
Art. 3 bis
- Sistema informativo per le procedure amministrative (117)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 22.

1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
Art. 3 ter
1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015.
2. Le funzioni di cui agli articoli 38, (245)

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 1.

e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana.
3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.