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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:
Cap. 00100 - Competenze membri del Consiglio regionale ( LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20 ) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - LR 21 marzo 2000, n. 38).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.