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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 19
- Norma transitoria
1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all’insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all’ordinaria scadenza di cui all’articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della l.r. 21 aprile 1998, n. 22 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. n. 22/1998.
3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla l.r. 21 aprile 1998, n. 22.
4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell’ articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l’applicazione.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.