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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 17
1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell’indennità del presidente del Consiglio regionale.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell’Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.
3. L’erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.