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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 7
- Determinazione dell’aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni (3)

Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69, art. 2.

1. Con la medesima decorrenza di cui all’articolo 1, comma 1 bis, la Regione può variare l’aliquota d’imposta, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, modificare detrazioni e deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della l. 244/2007, mediante legge approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo d’imposta per cui si dispone.
2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l’anno di imposta precedente.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.