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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Capo III
- GESTIONE DEL TRIBUTO IN CONVENZIONE
Art. 8
- Convenzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, per l’espletamento in tutto o in parte delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, nonché di istruttoria ai fini dei rimborsi, può sottoscrivere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997 , una o più convenzioni con il Ministero delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal capo II Sito esternodel titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 .
Art. 9
- Attività di controllo ed accertamento
1. Le proposte di accertamento formulate dal Ministero o dalle Agenzie di cui all’articolo 8 relativamente ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge, sono preventivamente comunicate alla Regione Toscana.
2. Le convenzioni di cui all’articolo 8 prevedono, per il caso di dissenso della Regione Toscana sulla proposta di accertamento di cui al comma 1, l’attivazione di apposite forme di confronto tra le due amministrazioni coinvolte.
3. I soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 8 informano periodicamente la Regione sull’attività accertativa svolta indipendentemente dai programmi di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge.
Art. 10
- Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
1. Le convenzioni di cui all’articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali allo svolgimento delle attività di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, così come previste dal Sito esternodecreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni.
Art. 11
- Contenzioso tributario
1. Per la gestione del procedimento di contenzioso tributario nelle controversie concernenti l’IRAP, si applicano le norme in materia di imposte sui redditi.
2. Le convenzioni di cui all’ articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali alle attività relative al contenzioso tributario.
Art. 11 bis
1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.