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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 2
- Funzioni regionali
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6. In particolare la Regione provvede:
a) alla individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto;
b) all’adozione di appositi piani di intervento nelle aree individuate ai sensi della lettera a), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto, situati nelle aree stesse;
c) all’adozione dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 8 e 9, nonché alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti il rapporto di sicurezza;
d) all’approvazione, per gli stabilimenti di cui alla lettera c), di appositi piani di emergenza esterni, secondo quanto disposto dall’articolo 5;
e) all’individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, nonché all’accertamento dell’effettività dello scambio, tra i gestori, di informazioni relative all’effetto domino, in conformità con gli indirizzi statali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto;
f) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, lettera c), nonché dall’articolo 25, del Decreto;
g) all'adozione, nell'ambito del regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), delle ulteriori prescrizioni atte a consentire, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto, la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), e successive modifiche ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.