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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 2
- Delega delle funzioni
1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive. (1)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 73.

2. Sono comprese nella gestione della Tenuta ai fini della delega di cui al comma 1:
a) l’amministrazione dei beni costituenti la Tenuta, in particolare le attività di gestione corrente, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e l’esercizio delle attività economiche agricole e forestali;
b) la utilizzazione dei beni medesimi secondo le finalità di cui all’articolo 4 anche tramite la loro messa a disposizione a favore di enti locali e altri soggetti pubblici e privati tramite convenzioni e concessioni amministrative;
c) la tutela della integrità ambientale dell’intero complesso patrimoniale e dei singoli beni tramite l’attività di vigilanza sul territorio e gli interventi di recupero e migliorativi finalizzati a tale scopo;
d) le iniziative utili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, faunistico ed immobiliare della Tenuta.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.