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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 7
- Programma di utilizzazione delle risorse “PUR” (8)

Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 133.

1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’articolo 44, comma 2, della l.r 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per l’esercizio delle attività delegate.
2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma triennale (11)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

delle attività di cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

di ogni anno, unitamente al budget economico (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.
3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.
4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma triennale (11)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il budget economico (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

.
5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.