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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Capo V
- Norme finali
Art. 34
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 26 aprile 1973, n.28 , "Istituzione della Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini";
b) legge regionale 1 agosto 1981, n.63 , "Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell’agricoltura";
c) legge regionale 7 settembre 1981, n.69 , "Istituzione del Comitato Consultivo Regionale perla ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione tecnica in agricoltura e foreste";
d) legge regionale 29 luglio 1994, n.60 , "Assistenza agli utenti di motori agricoli";
e) legge regionale 31 dicembre 1994, n.114 , "Provvedimenti a favore della cooperazione agro forestale".
Art. 35
- Disposizioni transitorie in materia di agriturismo
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla Sezione II del Capo II:
a) alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l’agriturismo;
b) alla modifica della modulistica approvata.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale l’elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.