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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 3
- Aree attrezzate per la residenza
1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che già risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.
2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:
a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle sessanta persone;
b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
c) la localizzazione deve garantire l’inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l’esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante, con l’organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.
3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.
4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all’art. 4
5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamento urbanistico. (1)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l'edilizia economica popolare di cui all' articolo 71 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale. (1)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.