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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 12
- Atti di programmazione
1. Gli atti della programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, di cui all’art. 12 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente interessate, i Comuni sedi di accoglienza di rom e sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell’efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
2. L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all' articolo 2 , comma 1, lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all' articolo 10 , comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e della l.r. 1/2005. (2)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.