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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 14
1. Sono di competenza del comune:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’articolo 129 del r.d. 1265/1934;
c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell’Sito esternoarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell’articolo 369 del r.d. 1265/1934;
d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’Sito esternoarticolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 Sito esternodella l. 362/1991 e dell’Sito esternoarticolo 12 della l. 475/1968 ;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, delle proiezioni, (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;
h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE “e successive direttive di modifica” relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal Sito esternodecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), (57)

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 2.

previo accertamento ispettivo dell'azienda USL competente per territorio;
h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’Sito esternoarticolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; (64)

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 15.

i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza farmaceutica.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
3. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione prescelta;
b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell’azienda USL territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’articolo 111 del r.d. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 23.
4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione (65)

Parole soppresse con l.r. 4 settembre 2017, n. 47, art. 1.

o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968, di quelle prelate dai comuni ai sensi dell’articolo 9 della medesima l. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione. (71)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

(66)

Nota soppressa.

5. Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario.
6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.