Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
CAPO VI
- Disciplina sull'ossigenoterapia domiciliare
Art. 44
- Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. 538/1992 la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.
2. È data facoltà alle Aziende UUSSLL, di affidare la fornitura di ossigeno liquido alle farmacie aperte al pubblico, a parità di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.
Art. 45
- Definizione di ossigenoterapia a lungo termine
1. Agli effetti della presente legge, si considera ossigenoterapia a lungo termine il trattamento continuativo dei soggetti di cui all’art. 44 per periodi superiori ai tre mesi.
Art. 46
- Destinatari e modalità del trattamento
1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 del presente articolo al fine dell’ammissione al trattamento.
2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l’ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all’ammissione in trattamento.
3. L’ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all’esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle Aziende sanitarie.
Art. 47
- Modalità di erogazione
1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.
2. Per i fini di cui art. 44 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del DLgs 538/1992 , le Aziende UUSSLL sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.
3. Le Aziende UUSSLL provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all’ art. 46 , comma 3.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.