Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
CAPO III
- Indennità di residenza o contributo in particolari situazioni
Art. 38
- Farmacie di nuova istituzione. Domanda per indennità o contributo
1. Le domande, da indirizzare all’Azienda USL territorialmente competente, per la concessione dell’indennità o contributo di cui alla l. 221/1968 , per le farmacie autorizzate all’apertura posteriormente al 31 marzo degli anni pari, possono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno dispari.
2. La decisione della Azienda USL in ordine al diritto e alla misura della indennità sarà limitata al predetto anno solare.
Art. 39
- Farmacie trasferite di titolarità. Domanda per indennità o contributo
1. In caso di trasferimento della titolarità successivamente al 31 marzo degli anni pari l’acquirente, indipendentemente dall’avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 90 giorno dall’atto di acquisto, l’erogazione a proprio favore dell’indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest’ultimo abbia presentato l’istanza nei termini.
Art. 40
- Gestione dispensari. Contributo
1. Al titolare cui è affidato il dispensario farmaceutico, istituito a norma della l. 221/1968 , e successive modifiche ed integrazioni, spetta una indennità di gestione nella misura di L. 200.000 annue pari a euro 103.29(31)ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune. La misura di tale indennità può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. La somma prevista al comma 1 è comprensiva dell’indennità di gestione di cui all’art. 3, comma 2, della l. 221/1968 .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.