Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 52
- Obblighi del farmacista
1. Il farmacista fornisce informazioni sulle modalità di effettuazione dell’autotest ed in particolare sul rispetto delle precauzioni igieniche.
2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test né fornire alcun consiglio di carattere terapeutico.
3. Annualmente il titolare invia all’Azienda USL competente per territorio una relazione tecnica riportante il numero e la tipologia degli autotest effettuati nella farmacia.
4. È fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.