Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 43
- Competenze della Regione
1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui all’art. 4, comma 2, del DL 325/1994 convertito nella l. 467/1994 la Giunta regionale, tramite le competenti strutture dirigenziali(28)è autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per più esercizi.
2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CE, dallo Stato e dalla Regione.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.