Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 35
- Ferie
1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.
2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all’ art. 25 , comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere (47) dei competenti uffici della Azienda USL.
3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.
4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni Comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.
5. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il Sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4.
6. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all’ art. 25 , può autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il Sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all’ art. 25 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.