Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 19
- Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico. Procedura
1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico di cui alla L. 475/68 , il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale(14)comunica al Sindaco il provvedimento di cui all’art. 13, comma 3, lett. a).
2. Entro 60 giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il Comune delibera a pena di decadenza l’assunzione della gestione della farmacia.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.