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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 9
- Rapporto all’autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa:
a) l’originale del processo verbale;
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell’articolo 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all’autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.