Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 9
- Rapporto all’autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa:
a) l’originale del processo verbale;
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell’articolo 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all’autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.
Note del Redattore: