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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 6
- Organi e agenti accertatori
1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), (15)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti loro attribuiti. (16)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all’accertamento di illeciti amministrativi.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.