Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 6
- Organi e agenti accertatori
1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti loro attribuiti. A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.
5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all’accertamento di illeciti amministrativi.
Note del Redattore: