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Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53

Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)

Regolamento regionale 17 maggio 2001, n. 24/R.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000

Art. 6
- Controlli e sanzioni
1. Il controllo su quanto previsto all’articolo 2 è esercitato dalla competente struttura della Giunta regionale (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 60.

. A tal fine, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposito regolamento contente la disciplina del controllo.
2. Le imprese agricole che utilizzano O.G.M. dovranno restituire, entro sei mesi dalla comunicazione dei risultati del controllo, i contributi finanziari, maggiorati degli interessi legali, ottenuti dalla Regione negli ultimi cinque anni a far data dal momento del controllo stesso e di provenienza, oltre che regionale, anche nazionale e comunitaria.
3. Gli esercizi commerciali che commercializzano prodotti contenti O.G.M. senza l’apposita etichetta sono sanzionati con la chiusura dell’esercizio commerciale fina ad un massimo di quindici giorni.
4. Nei contratti di appalto di ristorazione nelle mense scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, dovranno essere previste norme che stabiliscano la risoluzione del contratto stesso a seguito dell’accertamento di violazione del divieto previsto all’ articolo 4

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 60.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.