Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Capo III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
- Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione (20)
Abrogato.
Art. 15
- Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso (21)
Abrogato
Art. 16
- Trattamenti di dati (22)
1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 17
- Abrogazioni. Sostituzione di norme
1. La legge regionale 12 novembre 1993, n. 83 (Disposizioni per l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ), la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie) e la legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono abrogate.
2. Il comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
“1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione è competente all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge".
Note del Redattore:
Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.