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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Capo III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
- Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione (20)

Articolo abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 53.

Abrogato.
Art. 15
- Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso (21)

Articolo abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 54.

Abrogato
Art. 16
1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 17
- Abrogazioni. Sostituzione di norme
1. La legge regionale 12 novembre 1993, n. 83 (Disposizioni per l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’Sito esternoarticolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ), la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie) e la legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono abrogate.
2. Il comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
“1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione è competente all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge".

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.