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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.
2. Le disposizioni delle presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".
Art. 2
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione. (13)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 47.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.
Art. 3
- Conferimento di funzioni
1. In applicazione dei principi stabiliti dall’ articolo 2 , e fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 4 , le potestà sanzionatorie esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sono parimenti conferite le funzioni già delegate a Province e Comuni ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Il conferimento di funzioni si intende effettuato allo stesso titolo in base al quale sono esercitate le funzioni di amministrazione attiva.
4. La Regione mette a disposizione degli enti ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni conferite e garantirne la massima omogeneità.
Art. 4
- Funzioni esercitate dalla Regione
1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;
b) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. (4)

Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge (12)

Parole soppresse con con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

.
Art. 5
Abrogato.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.