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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 4
- Funzioni esercitate dalla Regione
1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;
b) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. (4)

Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge (12)

Parole soppresse con con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

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Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.