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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 12
- Applicazione delle sanzioni accessorie
1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all’ articolo 10 .
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.