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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 11
- Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione determina l’ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguente all’illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione o omissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall’articolo 8 bis della legge statale con riferimento alla reiterazione generica.
4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell’importo massimo fissato dalla legge.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.