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Legge regionale 28 marzo 2000, n. 43

Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell’art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, .Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 7 aprile 2000

Art. 1
- Interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/1997
1. Le norme di cui:
a) alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali d’interesse locale), art. 14, comma 4,
b) alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi), art. 20, comma 2,
c) alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane"), art. 20, comma 2, s’interpretano nel senso che, per le aree ricomprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico trasferite o delegate dallo Stato alla Regione sono attribuite o subdelegate, rispettivamente, agli Enti parco regionali e agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali, ovvero alle Province nella ipotesi in cui queste provvedano alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali direttamente e non mediante organismi di gestione.
Art. 2
- Integrazioni all'art. 26 della LR 24/1994
1. All’art. 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, “Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – Soppressione dei relativi Consorzi”, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
3 bis.
I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti degli Enti - parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti informa pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, nell’esclusivo interesse degli stessi Enti-parco, da dipendenti di essi,secondo quanto previsto dal comma 3ter.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 ter.
Ai fini di cui al comma 3 bis, il Direttore dell’Ente-parco nomina, su proposta del Consiglio direttivo, l’ufficiale rogante, tra i dipendenti appartenenti all’area amministrativa dell’apposito ruolo del personale, in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 quater.
L’ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 3 bis in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti degli Enti - parco in forma pubblicoamministrativa, e ne è responsabile.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 quinquies.
Ai funzionari di cui al comma 3 ter non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l’opportunità.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

Art. 3
- Integrazioni alla LR 65/1997
1. Dopo l’art. 23 della Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, “Istituzione dell’Ente per la gestione del ”Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio", è aggiunto il seguente:
Art. 23 bis Ufficiale rogante
1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’Ente-parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, nell’esclusivo interesse dello stesso ente-parco, da dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ente-parco nomina l’Ufficiale rogante, tra i dipendenti di ruolo in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. L’ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1 in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti dell’Ente-parco - informa pubblico amministrativa, e ne è responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 2 non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l’opportunità.
"(2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65



Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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