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Legge regionale 28 marzo 2000, n. 43

Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell’art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, .Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 7 aprile 2000

Art. 3
- Integrazioni alla LR 65/1997
1. Dopo l’art. 23 della Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, “Istituzione dell’Ente per la gestione del ”Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio", è aggiunto il seguente:
Art. 23 bis Ufficiale rogante
1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’Ente-parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, nell’esclusivo interesse dello stesso ente-parco, da dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ente-parco nomina l’Ufficiale rogante, tra i dipendenti di ruolo in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. L’ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1 in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti dell’Ente-parco - informa pubblico amministrativa, e ne è responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 2 non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l’opportunità.
"(2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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