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Legge regionale 28 marzo 2000, n. 43

Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell’art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, .Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 7 aprile 2000

Art. 2
- Integrazioni all'art. 26 della LR 24/1994
1. All’art. 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, “Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – Soppressione dei relativi Consorzi”, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
3 bis.
I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti degli Enti - parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti informa pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, nell’esclusivo interesse degli stessi Enti-parco, da dipendenti di essi,secondo quanto previsto dal comma 3ter.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 ter.
Ai fini di cui al comma 3 bis, il Direttore dell’Ente-parco nomina, su proposta del Consiglio direttivo, l’ufficiale rogante, tra i dipendenti appartenenti all’area amministrativa dell’apposito ruolo del personale, in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 quater.
L’ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 3 bis in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti degli Enti - parco in forma pubblicoamministrativa, e ne è responsabile.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

3 quinquies.
Ai funzionari di cui al comma 3 ter non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l’opportunità.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.