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Legge regionale 28 marzo 2000, n. 43

Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell’art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, .Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 7 aprile 2000

Art. 1
- Interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/1997
1. Le norme di cui:
a) alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali d’interesse locale), art. 14, comma 4,
b) alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi), art. 20, comma 2,
c) alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane"), art. 20, comma 2, s’interpretano nel senso che, per le aree ricomprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico trasferite o delegate dallo Stato alla Regione sono attribuite o subdelegate, rispettivamente, agli Enti parco regionali e agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali, ovvero alle Province nella ipotesi in cui queste provvedano alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali direttamente e non mediante organismi di gestione.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.