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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 47 bis
1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree. (153)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 49.

3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:
a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;
b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;
d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (88)

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 4.

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all' articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo. (218)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. (277)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1. La Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.