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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Titolo VII
- NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
- Inventario forestale della Toscana (IFT)
1. Fino alla redazione dell’IFT di cui all’articolo 5 è assunto come inventario quello redatto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventario forestale della Toscana).
Art. 88
- Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell’area forestale
Art. 89
- Materiale forestale di propagazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il LRBS di cui all’ articolo 78 è costituito dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esistenti in Toscana.
2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP già rilasciate ai sensi della Sito esternolegge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento", articolo 2, mantengono la propria validità e tengono il posto dell’autorizzazione di cui all’ articolo 79.
2 bis. Fino all'adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla Sito esternol. 269/1973 . (96)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 12.

2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle province o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 , pena la decadenza della stessa. (96)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 12.

Art. 90
- Procedimenti sanzionatori in corso
1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.
2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i proventi loro spettanti.
Art. 91
- Programmi e piani in corso
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del piano (274)

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52.

regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale. (256)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 8.

2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, - che mantengono validità fino alla loro scadenza. (11)

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10.

2 bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 comma 1. (12)

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10.

(112)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.65.

Art. 92
- Albo delle imprese agricolo-forestali
1. Fino all’istituzione, presso la CCIAA, dell’Albo di cui all’articolo 13, rimane in vigore l’Albo di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) e successive modificazioni.
Art. 93
- Affidamento degli interventi nelle zone montane
1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle cooperative di cui all’ articolo 14 , l’affidamento dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi Sito esternodella L. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2.
Art. 94
- Terreni rimboschiti in occupazione temporanea(82)

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.62.

1. Le Province , entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):
a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell'occupazione temporanea ai fini dell'affermazione del bosco;
b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;
c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia, che li approva.
3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della Provincia:
a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari;
b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), quando non sia di competenza della Provincia stessa, è affidata alla Comunità montana.
Art. 95
- Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato (97)

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 13.

1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l'inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il trasferimento nei ruoli delle province o delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall' Sito esternoarticolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo Sito esterno2004, n. 77 .
2. La Giunta regionale, successivamente all'adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all' Sito esternoarticolo 4, comma 7 della l. 36/2004 , disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei propri ruoli o in quelli delle province o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 .
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all'emanazione del provvedimento di cui all' Sito esternoarticolo 4, comma 8, della l. 36/2004 , che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento fino a concorrenza dell'attribuzione delle risorse statali.
Art. 95 bis
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19 bis, 19 ter e 74 bis e le criticità eventualmente emerse in sede di prima attuazione.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all’obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all’obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:
a) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;
b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;
c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;
d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;
e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione.
Art. 96
- Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca)
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"
m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore.
".
2. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:
e) coltivazioni arboree ed erbacee, attestazione per i terreni vitati ai fini dell’iscrizione dell’albo dei vigneti
”. (13)

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 11.

4. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 sono abrogate.
5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"
g) emanazione dell’elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione
".
Art. 96 bis
- Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale)
1. La lettera c) del comma 1 dell`articolo 6 e` sostituita dalla seguente:
"
c) la restante percentuale alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all`articolo 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) nonché per sostenere le iniziative nelle zone montane ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna). La Giunta regionale determina annualmente, sulla base dello stato di avanzamento della procedura di alienazione, la quota da destinare al fondo per la montagna.
".
Art. 97
- Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 (Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 - Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
d) la legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 (Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia);
e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 (Interventi pluriennali costanti nel settore dell’agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti);
f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 (Norme transitorie relative al riparto di finanziamenti per l’esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64);
g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia);
h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventario forestale della Toscana);
i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 (Attribuzioni al Presidente della Giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi);
l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 (Norme transitorie per la tutela dei boschi);
m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92 della presente legge;
n) la legge regionale 21 novembre 1994, n. 90 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale);
o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale) le parole "delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e" sono soppresse.
4. L’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 10, l’articolo 11, l’articolo 12, l’articolo 13, l’articolo 14, l’articolo 15, l’articolo 18, l’articolo 19, l’articolo 20 e l’articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abrogati.
5. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale) è abrogato.
Allegati
A - B - D
Si rimanda alle immagini presenti nell’edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000.
Allegato
C

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.