Capo I
- Patrimonio agricolo-forestale della Regione
Art. 22
- Beni del patrimonio agricolo-forestale
a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all’uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.
2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all’
articolo 27 , nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.
Art. 23
1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all' articolo 30. 2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all' articolo 27 , nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche. (130) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 33.
3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte all' ente Terre regionali toscane (181) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 54.
per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all' articolo 27 Gli atti di programmazione di cui all' articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi. 4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.
5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all' articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione. Art. 24
- Acquisti ed espropri
1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all’
articolo 28 , di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all’
articolo 27 , la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all’
articolo 22. 3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all’acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.
Art. 25
- Affidamento di beni
1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all’
articolo 27. 2. L’affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
Art. 26
- Concessioni
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. (133) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.
3. Le concessioni che modificano la destinazione d’uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all’
articolo 30 . Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.
Art. 27
- Finalità dell’amministrazione
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell’
articolo 25 persegue i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;
l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.
Art. 28
- Complessi agricolo-forestali
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell’
articolo 25 , avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.
Art. 29
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011 , per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30. 2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane. Art. 30
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. 2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane.
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente. 6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
Art. 30 bis
1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti negli strumenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) (255) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 7.
e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale. 3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
Art. 31
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2. (263) Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 7.