Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 97
- Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 (Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 - Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
d) la legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 (Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia);
e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 (Interventi pluriennali costanti nel settore dell’agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti);
f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 (Norme transitorie relative al riparto di finanziamenti per l’esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64);
g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia);
h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventario forestale della Toscana);
i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 (Attribuzioni al Presidente della Giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi);
l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 (Norme transitorie per la tutela dei boschi);
m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92 della presente legge;
n) la legge regionale 21 novembre 1994, n. 90 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale);
o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale) le parole "delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e" sono soppresse.
4. L’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 10, l’articolo 11, l’articolo 12, l’articolo 13, l’articolo 14, l’articolo 15, l’articolo 18, l’articolo 19, l’articolo 20 e l’articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abrogati.
5. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale) è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.