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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 14
- Esito delle pronunce
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all’articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.
2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.