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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 4
- Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia
1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l’atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell’elezione, anche con l’eventuale articolazione dell’assemblea in più seggi di ambito locale.
2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l’elezione.
3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.
4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.
5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.
6. Ciascun Sindaco presente all’assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un’unica lista, fino a otto preferenze.
7. L’assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.
8. Nel caso di presentazione di un’unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.
9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell’ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell’articolo 9, comma 6.
10. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.