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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 6
- Criteri generali per la gestione operativa del tributo
1. Fermo restando quanto previsto nel Capo III della presente legge in ordine alla gestione per convenzione dell’imposta ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997 , la Regione Toscana definisce periodicamente, con apposito programma adottato dalla Giunta regionale, le strategie generali che devono ispirare l’attività di controllo ed accertamento del tributo, determinando altresì i criteri per la individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.
2. La Giunta regionale, per il corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali contenenti i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero di rinunciare al proseguimento della controversia.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte ai sensi dei commi precedenti.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.