Menù di navigazione

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 5
- Titolarità e trattamento dei dati
1. A decorrere dal termine di cui all’articolo 2, fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 23 del DLgs 446/1997 , la Regione è titolare dei dati e delle informazioni relativi all’imposta.
2. Le informazioni relative all’imposta sono organizzate dalla Regione in proprie banche dati, rese disponibili all’Amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni ed agli Enti Locali nell’ambito del sistema di comunicazione di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , nonché ai fini degli scambi di informazioni secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 23 del DLgs 446/1997 .
3. Il sistema informativo tributario regionale, articolato in un sottosistema identificativo dei soggetti ed in un sottosistema identificativo dei tributi, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria e, in particolare, all’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Ai fini del coordinamento dell’attività impositiva regionale, della creazione di archivi regionali condivisi, della definizione di procedure amministrative uniformi nonché per l’interscambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti Locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario regionale di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari alla costituzione ed alla partecipazione ad organismi tecnici interregionali ovvero alla stipula di appositi protocolli d’intesa.
5. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge, sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In relazione a quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 , in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 Sito esternodella L. 675/1996 , ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.