Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 4
- Procedure applicative del tributo
1. Fino a diversa successiva disciplina normativa regionale le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e versamento dell’imposta nonchè la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono disciplinati dalle norme in materia di imposte sui redditi.
Note del Redattore: