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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 3
- Principi generali
1. L’azione della Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell’imposta, si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, persegue l’obiettivo dell’equità fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure di applicazione dell’imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
b) eliminazione dell’evasione e dell’elusione fiscale;
c) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali;
d) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente degli atti e dei programmi predisposti dall’amministrazione regionale in merito alla gestione del tributo.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.