Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 3
- Principi generali
1. L’azione della Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell’imposta, si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, persegue l’obiettivo dell’equità fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure di applicazione dell’imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
b) eliminazione dell’evasione e dell’elusione fiscale;
c) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali;
d) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente degli atti e dei programmi predisposti dall’amministrazione regionale in merito alla gestione del tributo.
Note del Redattore: