Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
1 bis.
2.
Art. 11 bis
- Riscossione diretta (1)
1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.
1.
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Note del Redattore: