Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31
Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 4
- Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno 2000 come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. 17005;
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati al cap. 17340 la cui declaratoria è modificata come segue:
cap. 17340 - Contributo straordinario all’Istituto degli Innocenti per l’anno 2000 per interventi educativi.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17005 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000;
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17097 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000.
Note del Redattore:
Articolo prima così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.