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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 4
- Piano di emergenza esterno
1. La Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall’articolo 20 comma 4, del Decreto, d’intesa con il Prefetto e la Provincia e i comuni interessati, approva, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, e dell’articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 della presente legge, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
2. Ai fini del raggiungimento dell’intesa tra le Amministrazioni competenti, di cui al comma 1, la Regione può procedere ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di emergenza esterno è adottato previa consultazione della popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 6, del Decreto, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, in conformità altresì con gli indirizzi di cui ai piani operativi regionali ed in conformità con le disposizioni della legge regionale in materia di protezione civile. (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

4. Il piano di cui al presente articolo deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’Allegato IV, punto 2, del Decreto, e contenere le misure atte a:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l’uomo e l’ambiente ed i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell’ambiente, dopo un incidente rilevante.
5. Ai fini della predisposizione del piano disciplinato dal presente articolo, la Regione si avvale dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’ articolo 8 della LR 66/1995, e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente interessata, per le attribuzioni di competenza di quest’ultima.
6. Il piano di emergenza esterno è comunicato, contestualmente all’approvazione, al Ministero dell’ambiente e al Dipartimento della protezione civile. Esso deve essere riesaminato ad intervalli di tempo appropriati, non superiori, in ogni caso, a tre anni; deve essere inoltre sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, previste dalle leggi vigenti. La revisione eventuale deve tener conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti. Dell’eventuale revisione è data comunicazione al Ministero dell’Ambiente e al Dipartimento della protezione civile.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.