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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 18
- Modifiche di norme
1. Alla lett. b), comma 2, dell’articolo 6 della LR 5/1995, è aggiunto il seguente alinea:
- stabilimenti a rischio di incidenti rilevante.
2. Alla lett. f), comma 2, dell’articolo 40 della LR 5/1995, è aggiunto il seguente alinea:
- Varianti di cui alla legge regionale .(Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000 n. 30.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.